Sottoprodotto Vegetale (SOV)
Secondo la normativa di riferimento, ovvero l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, il Sottoprodotto Vegetale (SOV) è “un qualsiasi materiale vegetale che non è destinato al consumo umano, ma che può essere utilizzato per una serie di scopi, tra cui l'alimentazione animale, la produzione di energia, la produzione di fertilizzanti, la produzione di bioplastiche e la produzione di materiali da costruzione.”
I SOV possono essere prodotti in una serie di settori, tra cui l'agricoltura, l'industria alimentare, l'industria delle bevande e l'industria del legno e possono essere utilizzati per una serie di scopi diversi.