End of Waste

Guida sull'End of Waste, il processo di recupero dei rifiuti che li trasforma in materie prime seconde. Scopri come funziona e l'importanza dell'End of Waste nella gestione sostenibile dei materiali di scarto.

Cosa significa “End of Waste

Con End of Waste, tradotto in italiano “Cessazione della qualifica di rifiuto”, si intende quell’insieme di processi volti al recupero di un determinato rifiuto che, al termine del trattamento, otterrà la qualifica di nuova materia (prodotto) utilizzabile dalle aziende. È importante ricordare che il processo di End Of Waste fa riferimento all’insieme delle pratiche coinvolte e non al risultato finale.

Che cos’è l’End of Waste

L’End of Waste (EoW) è il processo o insieme dei processi che portano un rifiuto a cessare di essere tale e diventare così un nuovo prodotto riutilizzabile in un altro processo produttivo.

L’EoW a livello di sostenibilità ambientale e di Economia Circolare è da intendersi come uno strumento di management (gestione) che, con la relativa normativa a supporto, permette agli operatori di sfruttare le capacità residue della materia di scarto.

In questo senso, la “Cessazione della qualifica di rifiuto” non rientra pienamente tra i modelli di Economia Circolare (EC), in quanto non mette in primo piano la prevenzione al rifiuto e la conseguente riduzione dell’impatto del prodotto consumato.

Tuttavia se l’EoW tralascia l’aspetto di progettazione del prodotto secondo i principi dell’Economia Circolare, d’altra parte si porta promotrice del messaggio che le risorse della Terra sono limitate. Per questo è fondamentale puntare sulla catena del riciclo per ottenere nuova materia prima non vergine.

Se vuoi approfondire il tema dell’Economia Circolare e scoprirne i modelli e gli schemi che la caratterizzano, ti consigliamo di leggere la guida Economia Circolare. Troverai molti interessanti spunti per comprendere al meglio questo approccio sostenibile.

Differenza tra End of Waste e Materia Prima Seconda (MPS)

Prima dell’introduzione dell’articolo 184-ter, all’interno della Legge 128/2019, in aggiornamento al D.lgs. 3 aprile 2006 – n. 152, la “Cessazione della qualifica di rifiuto” era identificata nella categoria delle Materie Prime Seconde (MPS), previste all’interno del decreto n.22 del 1997 (Decreto Ronchi).

Oggi i due elementi sono ben distinti, grazie alle normative che presentano al loro interno specifiche definizioni e criteri che la materia deve soddisfare per essere considerata End of Waste o MPS.

Con la pubblicazione dell’art 184-ter, l’EoW ha finalmente un’identità normativa e una definizione propria:

“Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni.”

In sostanza, l’EoW fa riferimento al processo che porta alla trasformazione dei rifiuto. La Materia Prima Seconda, invece, rappresenta il risultato del processo di recupero, soggetto a particolari criteri per essere considerato materia prima. La definizione di MPS è da non confondere con quella di Sottoprodotto.

Normativa End of Waste

Come succede nella maggior parte dei casi, a livello di normativa ambientale, la fonte di riferimento è l’Unione Europea (UE).

In questo ambito, il compito dell’UE è quello di emanare le linee guida contenenti i concetti fondamentali. A ciascun Paese l’onere di recepirle e rielaborarle in maniera specifica

Stessa situazione si verifica per la normativa End Of Waste, che sul territorio europeo fa riferimento all’art 6 della direttiva 2008/98/CE, mentre in Italia fa riferimento all’articolo 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006, anche conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA).

Evoluzione della normativa in Italia

Nel corso del tempo la normativa EoW si è evoluta integrando nuovi decreti a livello nazionale e nuove direttive europee.

I principali cambiamenti sono stati i seguenti:

  • Nel 1997 viene emanato il Decreto Ronchi, testo punto di riferimento in Italia per la gestione dei rifiuti. Al suo interno non era presente nessun riferimento all’EoW e alla sua gestione.
  • Nel 2006, viene pubblicato il Testo Unico Ambientale tramite il Decreto Legislativo n.152, all’interno del quale non vi è distinzione tra EoW e MPS. La Cessazione della qualifica di rifiuto, quindi, viene inserita all’interno della parte di gestione dedicata alla Materia Prima Seconda (MPS). 
  • Nel 2008, con la Direttiva 2008/98/CE, chiamata anche Quadro in materia di rifiuti, viene data priorità alla prevenzione della creazione del rifiuto. Viene qui introdotta anche la preparazione al riutilizzo, nel cui contesto si inserisce il processo di trasformazione del rifiuto.
  • Nel 2010, l’Italia recepisce la normativa europea del 2008 ed emana il Decreto Legislativo del 3/12/2010 – n. 205 che si è andato a integrare con il D. Legs. 3/04/2006 – n. 152, la testo legislativo di riferimento in Italia. L’integrazione è avvenuta tramite l’inserimento dell’articolo 184-ter, denominato “Cessazione della qualifica di rifiuto”. 
  • Nel 2019, sono state introdotte importanti modifiche riguardanti l’End Of Waste all’interno della legge 128/2019. Queste nuove norme rappresentano un passo avanti nella regolamentazione del settore e forniscono maggiore chiarezza sulle responsabilità delle autorità competenti. Secondo tali integrazioni, le autorità competenti sono incaricate di rilasciare le autorizzazioni. Sono inoltre tenute, entro un limite massimo di dieci giorni dalla notifica dell’impianto, sono tenute a trasmettere all’ISPRA i provvedimenti relativi all’autorizzazione. Queste disposizioni mirano a garantire una gestione più efficiente e trasparente dei rifiuti, promuovendo un’adeguata sorveglianza da parte delle autorità competenti.

Criteri End of Waste

L’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale (TUA) definisce le circostanze che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto per una determinata materia, attraverso quattro fondamentali criteri:

  1. La sostanza presa in considerazione deve essere sottoposta a un processo di recupero, esempio processo di riciclaggio;
  1. La sostanza o l’oggetto sono indirizzati a uno scopo specifico per il quale verranno impiegati;
  1. La sostanza presenta i requisiti tecnici per lo scopo specifico, e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti;
  1. L’utilizzo della materia non arrecherà danni negativi all’ambiente e alla salute umana.

Come funziona la dichiarazione di conformità

L’ente preposto al controllo dei criteri contenuti all’interno della normativa è il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il SNPA esegue il controllo sugli impianti per il recupero dei rifiuti, i quali hanno ricevuto l’autorizzazione dalle regioni. Solitamente però non è il SNPA a effettuare l’analisi, bensì un delegato che opera a livello territoriale. Nella maggioranza dei casi questo ruolo è svolto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) competente.

Per rendere conformi i processi di analisi e operare a livello nazionale in maniera più omogenea ed efficace, il SNPA ha redatto le Linee Guida SNPA n. 23/2020.

All’interno del documento è presente il sistema di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni da effettuare su ogni impianto di recupero e riciclo rifiuti.

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Categorie di End of Waste

L’elenco delle categorie di materiali che possono subire processo di End of waste è in continuo aggiornamento.

Al momento solo alcuni materiali hanno una legge ad hoc, ma progressivamente si sta procedendo con la normazione il maggior numero di materiali possibili così da rendere circolare più filiere possibili.

End of Waste carta e cartone

Grazie all’approvazione del decreto EoW, il 24 settembre 2020 sono entrati in vigore i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la carta e il cartone.

Nello specifico sono inclusi nel decreto anche i poliaccoppiati e imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali.

I produttori di carta e cartone saranno obbligati ad applicare un sistema di gestione della qualità dei materiali recuperati seguendo la norma UNI EN ISO 9001.

La certificazione dei materiali dovrà essere effettuata da un ente accreditato secondo la normativa.

Una volta che i materiali verranno certificati saranno utilizzabili nella manifattura e nell’industria cartaria, oppure in altre industrie che la utilizzeranno come materia prima.

End of Waste plastica

In Italia esiste già un decreto End of Waste per il recupero energetico delle plastiche: il Decreto Clini emanato il 14 febbraio 2013. Il decreto presenta regole molto ferree per il recupero di questi rifiuti.

Tuttavia a livello europeo si sta lavorando per introdurre nuovi criteri.

Secondo dichiarazioni della Commissione Europea, entro il primo trimestre 2024 saranno redatte nuove le linee guida sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali plastici.

Lo scopo di queste linee guida sarà quello di fare chiarezza sul trattamento delle plastiche miste che, annualmente, ammontano a cinquecentomila tonnellate di rifiuti urbani.

Riprendendo il comunicato, reso pubblico dall’UE il 5 aprile 2022, i lavori per la stesura di questi criteri riguardano particolari categorie di rifiuti in plastica:

  • polietilene tereftalato (PET);
  • polietilene ad alta intensità (HDPE);
  • polietilene a bassa intensità (LDPE);
  • rifiuti plastici misti;
  • polistirolo, anche espanso;
  • polipropilene recuperato/riciclato da rifiuti in plastica.

End of Waste biometano

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale (DM) del 2 marzo 2018 viene definitivamente regolamentato il processo di recupero del biometano e degli idrocarburi derivanti dal settore dei trasporti.

Le caratteristiche che la sostanza deve possedere sono contenute nell’articolo 3 del medesimo DM.


L’obiettivo del DM è quello di ampliare la lista degli scarti considerati End of Waste, con l’intento di superare la lentezza burocratica che ha caratterizzato questo settore negli ultimi anni.

La velocità operativa sarà infatti un incentivo per nuovi investimenti in impianti per la produzione di carburante verde a partire da rifiuti organici e fanghi di depurazione.

End of Waste compost

Secondo il dlgs 75/2010, la materia in questione per essere considerata recuperabile deve soddisfare questi quattro criteri:

  • Il contenuto minimo di sostanza organica deve essere almeno il 15% del peso secco, da valutare quando il prodotto ha terminato la fase di compostaggio.
  • L’analisi del campione deve garantire l’assenza dei seguenti agenti patogeni: la salmonella, che deve essere assente in un campione di 25g, e l’Escherichia coli, che deve essere inferiore o uguale a 100 CFU/g.
  • La quantità massima accettabile è di due semi vitali di piante infestanti per litro di compost.
  • Il limite massimo consentito è che lo 0,5% del peso secco possa contenere vetro, metallo e plastica in frazioni maggiori di 2 mm.

End of Waste edilizia

Il 17 maggio 2002 il Consiglio di Stato (CDS), dopo aver notificato la Commissione UE, ha approvato lo schema di regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali edilizi.

Tale aggiornamento normativo, porterà all’inserimento degli scarti derivanti da costruzione e demolizione all’interno della lista dei rifiuti End of Waste e adeguati processo di trasformazione del rifiuto.

Gli aspetti di principale interesse al Ministero della Transizione Ecologica sono due:

  • la fase di selezione dei rifiuti in ingresso con un riferimento particolare agli inerti, ovvero materiali che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, abbandonati o prodotti da terremoti e alluvioni;
  • la fase di controllo da effettuare sull’aggregato prodotto una volta che il rifiuto viene recuperato, dove viene verificata la presenza di sostanze quali benzene, toluene, etilbenzene, xilene, amianto, cloruri e solfati.

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Vantaggi per le aziende

L’utilizzo di pratiche End of Waste in azienda porta a diversi benefici di diversa natura.

Di seguito vediamo quali sono i più rilevanti da tenere in considerazione se si vuole intraprendere un percorso di EoW dei propri residui di produzione:

  • La riduzione della materia prima vergine utilizzata, che contribuisce a diminuire l’impatto sull’ambiente eliminando parte delle attività legata all’estrazione dei materiali necessari per il funzionamento dei processi.
  • L’opportunità di utilizzare nuovi materiali da poter sfruttare all’interno dei processi.
  • La creazione di un mercato della materia prima seconda, che dà un vantaggio di tipo economico sia ai produttori della materia sia agli utilizzatori, in ottica di Simbiosi Industriale.
  • La valorizzazione dei rifiuti aziendali che permette di migliorare la propria immagine green aziendale, comunicando ai propri stakeholder le attività avviate a livello di sostenibilità ambientale.
  • L’introduzione di materiale recuperato sottoforma di EoW o MPS contribuisce al rispetto dei requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Casi studio End of Waste

Una volta capiti quali sono i vantaggi che i processi di cessazione della qualifica di rifiuto possono portare alle aziende, è utile analizzare casi studio reali di aziende che hanno tratto un beneficio da questo tipo di attività

Caso studio Aliplast

Aliplast S.p.A., un’azienda del gruppo Hera, gestisce il riciclo di diverse tipologie di plastica, inclusi PET e polietilene film.

L’azienda collabora attivamente con il gestore ambientale per ricevere i rifiuti e avviare il processo di trattamento che trasforma tali rifiuti in nuove materie prime da utilizzare in altri processi industriali.

Caso studio Fater

Un altro caso studio, tra le eccellenze nel panorama italiano, è quello dellazienda Fater, leader nel mercato degli assorbenti per la persona e nel mercato europeo per le candeggine.

Nel 2015, la multinazionale italiana ha lanciato un progetto, in collaborazione con Pampers e altre partner, che porterà al recupero di 1500 tonnellate di pannolini e assorbenti che altrimenti sarebbero stati destinati alla discarica o alla combustione.

Attraverso il processo di recupero di questi scarti, Fater ha ottenuto risultati significativi. In particolare, a ogni tonnellata di scarti, corrisponde la produzione di:

  • 75 kg di plastica;
  • 150 kg di cellulosa;
  • 75 kg di polimero super assorbente;

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