Economia Circolare

Cos’è un sottoprodotto e cosa prevede la normativa ambientale

I sottoprodotti sono residui che possono essere impiegati come materia prima nella stessa filiera o in una filiera produttiva anche diversa da quella da cui il sottoprodotto è stato originato, la cui natura viene regolamentata tramite l'articolo 184-bis presente nel D. Lgs. 152/06

mario lazzaroni sfridoo

Mario Lazzaroni

CFO & Co-fondatore

Due mani che contengono nei palmi della terra

Definizione e significato sottoprodotto

Il processo produttivo di un’azienda origina scarti che possono avere una duplice finalità:

I sottoprodotti sono scarti usati come materie prime secondarie per dare vita a un prodotto diverso da quello per cui il sottoprodotto è stato originato, di conseguenza non rientrano nella gestione dei rifiuti aziendali.

I sottoprodotti avranno una nuova vita attraverso il reimpiego in un’altra filiera produttiva, anche diversa da quella per cui sono stati generati, e sono normati dal Testo Unico Ambientale all’art. 184-bis.

Cos’è e come riconoscere un sottoprodotto: 4 punti per definirlo

L’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 definisce le condizioni per cui un residuo si può considerare un sottoprodotto:

È un sottoprodotto e non un rifiuto la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanze o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

Affinché un oggetto sia considerato sottoprodotto e non rifiuto, è necessaria la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni elencate nel D.Lsg. 152/06.

In mancanza di anche una sola delle condizioni, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale gestito.

Quanto disposto al comma 1 è immediatamente applicativo, nel senso che non necessita di ulteriori specificazioni, anche se è prevista la possibilità di emanare decreti specifici (ed eventuali) come dal testo del secondo comma, che recita:

Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria”.

A chi spetta l’onera della prova?

Essendo la nozione di sottoprodotto una normativa in deroga alla disciplina del rifiuto, tutte le condizioni fondamentali devono essere provate dal produttore, il quale decide di qualificare il residuo come sottoprodotto.

Tuttavia, all’interno della norma generale non è indicata una strada da utilizzare per la dimostrazione delle quattro condizioni.

Limite che viene colmato grazie all’affiancamento del DM 264/16 che suggerisce le modalità per costruire tali prove e gli strumenti da utilizzare (scheda sottoprodotto e contratto sottoprodotto).

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Rifiuto vs Sottoprodotto

L’ordinamento nazionale disciplina i residui di produzione attraverso la serie di norme relative alla gestione dei rifiuti, ovvero il Dlgs 152 del 2006 e s.m.i..

La norma definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

Il concetto del “disfarsi” costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER).

Sottoprodotti, MPS ed End Of Waste: la differenza

Ogni oggetto, bene o materiale involontariamente prodotto o che non è più capace di assolvere al proprio scopo o, ancora, rappresenta di per sé uno scarto di produzione è da intendersi come un residuo.

Non tutti i residui di produzione devono essere (o rimangono) qualificati come rifiuti: alcuni di essi infatti non acquistano mai la natura di rifiuto, altri invece la perdono all’esito di un’attività di recupero. 

In particolare, non sono classificati come rifiuti o hanno cessato la qualifica di rifiuto (Dlgs 152/2006):

  1. I sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione, utilizzati legalmente senza l’applicazione di trattamenti assimilabili alla gestione dei rifiuti e senza arrecare danni alla’ambiente e alla salute dell’uomo.
  2. I residui trasformati in materie prime secondarie (Mps) o materiali End of Waste, ossia i residui che hanno perso la loro qualifica di “rifiuti” dopo specifiche operazioni di recupero.

Altre norme che regolano i sottoprodotti

Come mezzo di regolamentazione dei sottoprodotti non è solo presente il D. Legs 152/06, ma esistono altri testi che utilizzati in maniera ragionata e ponderata migliorano i processi di analisi di questi materiali.

Riassunti i testi normativi a cui facciamo riferimento sono:

  • il Decreto Ministeriale 264/16;
  • la circolare interpretativa del MATTM prot.n. 7619.

Cos’è contenuto nel DM 264/16

Il contenuto del DM costituisce lo strumento di base su cui condurre le verifiche di accertamento da parte degli organi preposti.

Si tratta di uno strumento non vincolante, ma utile alle aziende per dimostrare il rispetto delle quattro condizioni fondamentali per la qualifica di un residuo come sottoprodotto.

Il DM n. 264 del 2016 non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Se un residuo andrà considerato sottoprodotto o meno dipenderà, dunque, esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni contenute nell’art-184 bis.

Inoltre, il decreto non contiene né un elenco di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto sono elementi da analizzare caso per caso.

Viceversa, il decreto è stato pensato dall’Amministrazione, come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati (operatori, altre amministrazioni, organi di controllo, etc.) per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo.

La sua finalità è quindi quella di consentire una più sicura applicazione di quella vigente.

Cos’è contenuto nella circolare interpretativa del MATTM prot.n. 7619

L’obiettivo della circolare del MATTM del 30 maggio 2017 è di fornire alcuni chiarimenti, per una più uniforme applicazione e univoca lettura del Decreto Ministeriale n. 264/2016.

In ragione della complessità della disciplina e l’assenza di prassi interpretative, il Ministero ha ritenuto utile fornire linee guida interpretative, accompagnando la circolare con un allegato tecnico-giuridico.

La circolare, in primo luogo, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La circolare specifica inoltre che è fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo e procedura, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto.

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8 esempi di sottoprodotto

Sul Blog di Sfridoo abbiamo già parlato più volte di sottoprodotti, citando sia casi studio, come quello di Posidonia sia esaminando specifici materiali come le terre e rocce da scavo e i residui cartari.

Di seguito, invece voglio illustrarti 8 esempi pratici di sottoprodotto per farti comprendere meglio di quali tipologie di materiali si tratt.

In aggiunta per ogni materia in elenco ti diremo come questa può essere riutilizzata per non disperdere il suo valore.

Noccioli di albicocca

Nell’industriali agroalimentare, i gusci o i noccioli interi di albicocca possono essere utilizzati come biomasse combustibili e/o in impianti per la produzione di biogas.

Le armelline, ovvero i semi contenuti nei noccioli, sono idonee per il consumo umano e l’uso nell’industria cosmetica e farmaceutica.

Noccioli di pesca

Sempre nel settore alimentare, i gusci o i noccioli interi di pesca sono utilizzabili come biomasse combustibili e per la produzione, anche in questo caso, di biogas.

Il seme presente nel nocciolo può essere destinato sia a scopi legati al consumo umano, sia nell’industria cosmetica e farmaceutica.

Sale derivante dalla salatura delle carni

Sale solido derivante dalla salatura delle carni, all’interno delle filiere agroalimentare.

Liquor nero

Il liquor nero si ottiene come residuo della fase di lisciviazione del legno nel processo industriale di produzione della pasta di legno chemimeccanica (chimico-meccanica).

Il processo di lisciviazione genera, oltre alle fibre libere, il liquor nero, un residuo liquido contenente sostanze del legno come lignina, cellulosa, emicellulosa, fortemente concentrato in sostanze organiche.

La continuità e uniformità del processo produttivo garantisce una qualitativa nel tempo omogenea e sempre disponibile.

Residui verdi del mais dolce

I residui verdi consistenti in tutoli, foglie, brattee e stocchi derivanti dalla lavorazione del mais dolce, nel settore agroalimentare sono considerati sottoprodotti.

Polveri e impasti da ceramica cruda

Tipologia: Produzioni piastrelle e lastre in ceramica

Le polveri e gli impasti del residuo ceramico crudo, provenieti dalla produzione di piastrelle e lastre di ceramica, vengono raccolte a lato della linea di produzione e giornalmente trasferite all’interno di container scarrabili o big-bag protetti dagli agenti atmosferici posizionati all’interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto, tali materiali vengono avviate al processo di macinazione a umido per la formulazione di impasto atomizzato per l’industria ceramica. 

Deiezioni avicole

Le deiezioni avicole, nell’industria zootecnica, costituite da escrementi e/o urina provenienti da pollame e le lettiere, costituite da materiale naturale come paglia, lolla, truciolo, segatura, cocco o torba sono sottoprodotti.

Residui della lavorazione di materie plastiche 

I residui di lavorazione delle materie plastiche, costituiti da rifili di taglio delle attività di tranciatura del prodotto finito o rifilatura del semilavorato, sono sottoprodotti.

Tali residui, che non rispecchiamo le specifiche tecniche per la vendita, possono essere stoccati in appositi contenitori e inviati alla macinazione diretta in linea.

Gli sfridi vengono normalmente stoccati all’interno di locali protetti dagli agenti atmosferici oppure vengono depositati all’esterno solo se opportunamente protetti dal rischio di contaminazione o esposizione diretta alla luce solare.

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Mario Lazzaroni

CFO & Co-fondatore

Con Sfridoo® diamo risposte operative alle aziende che intraprendono la strada virtuosa dell'economia circolare. Forti dell'esperienza sul campo del nostro team offriamo servizi e prodotti digitali eco-innovativi.