Economia Circolare

I requisiti e le modalità del Decreto sui sottoprodotti

Il Decreto sui sottoprodotti distingue tre tipologie di residui di produzione industriale: il prodotto, il residuo di produzione, il sottoprodotto

giovanna de filippo sfridoo

Giovanna De Filippo

Copywriter

direttive sottoprodotti

Premessa

Come è stato già ribadito, il recente Decreto Ministeriale n. 264 del 13 ottobre 2016, si applica alla disciplina dei sottoprodotti, apportando degli aggiornamenti per quanto riguarda la definizione, la classificazione e i requisiti. Il Decreto sui sottoprodotti infatti, impone la distinzione di tre tipologie di residui di produzione industriale: il prodotto, cioè  ogni  materiale o sostanza che derivi da un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica; il residuo di produzione, vale a dire ogni  materiale  o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; il sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del  Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

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Modalità del Decreto per la definizione dei sottoprodotti

Il Decreto sui sottoprodotti definisce i criteri secondo i quali le sostanze si considerano sottoprodotti e non rifiuti, oltre che alcune modalità con le quali si dimostra che sono soddisfatti i requisiti. Ma attenzione, le modalità, secondo la legge, non sono altro che delle indicazioni con le quali il detentore  può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali per far sì che sottoprodotto sia definito tale.

Tuttavia, il Decreto sui sottoprodotti prevede che in mancanza dell’ “esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e  gli utilizzatori”, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi  del residuo sono dimostrati attraverso una scheda tecnica contenente le informazioni sul sottoprodotto stesso, dall’impiego previsto, alle caratteristiche, all’attività per cui è utilizzato. Le caratteristiche di questa scheda consistono in nuovi obblighi, per i produttori e gli utilizzatori dei sottoprodotti, che sono analoghi a quelli relativi alla gestione dei rifiuti, senza che esista una norma di legge che lo preveda esplicitamente. Devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Sia nel caso in cui il produttore possa dimostrare l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, sia nel caso in cui il produttore predisponga invece la scheda tecnica, egli deve conservare per tre anni e rendere disponibile all’autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi.

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Conclusioni

Anche se il Decreto sui sottoprodotti è stato aggiornato e ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti per renderli residui di produzione successivamente riutilizzabili, resta il fatto che le norme contenute nel Decreto non semplificano gli obiettivi stessi dell’utilizzo dei residui di produzione.

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Giovanna De Filippo

Copywriter

Appassionata e curiosa della scrittura e della comunicazione applicate al mondo del web, sin dai tempi dell’università ho avuto varie esperienze professionali, prima collaborando con estense. com, redazione giornalistica on-line con sede a Ferrara e più di recente entrando nel team di Social News, altro giornale on-line che si occupa di informazione sociale, collaborandovi per un anno. Ante e post-laurea magistrale mi sono affacciata al mondo degli eventi, attraverso un tirocinio presso l’Ufficio Iniziative editoriali de il Resto del Carlino, dove mi sono occupata della realizzazione di eventi medici ed economici sul piano operativo: dalla realizzazione ed invio degli inviti – dopo la scelta dei target di riferimento -, brochure e cartelle stampa, alla correzione dei comunicati, dalla selezione della location, all’accoglienza relatori/invitati e monitoraggio complessivo dell’incontro.