Economia Circolare

Chi è l’intermediario sottoprodotti, la figura green richiesta dalle aziende

La figura dell'intermediario sottoprodotti, una nuova professione green da integrare nelle aziende che intendono promuovere processi di saving e di rispetto per l'ambiente

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L’intermediario sottoprodotti nella normativa

La figura dell’intermediario di sottoprodotti, sebbene non sia esplicitamente definita dalla normativa, viene indicata nel D.M. 264/2016. Questo decreto, che disciplina il settore dei Sottoprodotti, menziona il ruolo dell’intermediario in due specifici articoli:

  • art. 5, c. 4: “costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori …”;
  • art. 8, c. 4: “La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore o a un intermediario”.

Ciò definisce l’intermediario sottoprodotti come un partner aziendale in outsourcing del tutto assimilabile ad un broker commerciale o procacciatore d’affari, ovvero ad un soggetto terzo (c.d. “facilitatore”) che mette in relazione il venditore e l’acquirente – o produttore e destinatario – senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, dipendenza e/o rappresentanza. In questo modo, l’intermediario di sottoprodotti rimane un referente aziendale esterno che realizza l’incontro tra i migliori produttori di sottoprodotti e i rispettivi destinatari pronti a ricevere il materiale e a perfezionare l’acquisto.

Campo d’azione dell’intermediario

La normativa riporta questa figura come un elemento fondamentale per i seguenti temi:

  • La presenza di un intermediario sottoprodotti diventa, secondo la normativa, un elemento “provante” in grado di qualificare il sottoprodotto come tale: l’esistenza di rapporti commerciali o impegni contrattuali tra produttore, intermediario sottoprodotti e destinatari finali, sono fondamentali per adempiere al punto secondo della definizione del sottoprodotto e cioè la “certezza del riutilizzo“. Tale certezza è ricondotta dalla normativa sul sottoprodotto (184 bis T.U. ambientale) e dal D.M. 264 alla redazione di un contratto commerciale tra le parti interessate all’utilizzo di questo prodotto;
  • L’intermediario sottoprodotti diventa il primo interlocutore per realizzare accordi commerciali continuativi, contribuendo a provare l’esistenza di un mercato per il sottoprodotto. Il produttore del sottoprodotto, non risponde inoltre di eventuali gestioni illecite poste in essere dall’intermediario stesso (facendo così venir meno la qualifica di sottoprodotto e rendendo applicabile la normativi sui rifiuti).

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I rapporti contrattuali

L’articolo 5 del D.M. 264/2016 chiarisce che il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l’identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l’impiego e l’individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

L’elenco sottoprodotti

L’articolo 10 del D.M. prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti (in questo caso per gli intermediari non è prevista l’iscrizione) che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato (qui l’elenco sottoprodotti istituito dalle Camere di commercio, n.d.r.). Tale elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori ed utilizzatori di sottoprodotti ma ha finalità conoscitive e di mera facilitazione di scambi.

La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde dall’iscrizione del produttore o dell’utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pertanto, l’iscrizione nell’elenco del produttore o dell’utilizzatore, di per sé, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti.

Più di un intermediario sottoprodotti nella catena del valore, possibile?

Pur non esistendo un divieto a priori, è di tutta evidenza che in tale fattispecie il flusso di tracciabilità del sottoprodotto finirebbe per essere quasi certamente compromesso, in quanto difficilmente il produttore dei residui di produzione potrà avere contezza, fin dal principio, del destino che avranno presso l’utilizzatore. Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.M. 264/2016, infatti, “il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso”.

Errori comuni

Un errore comune che si riscontra nel settore è quello di assimilare la figura dell’intermediario rifiuti a quella dell’intermediario sottoprodotti. Forte della sempre più crescente attenzione degli operatori alle potenzialità offerte dall’istituto del sottoprodotto, la figura dell’intermediario sottoprodotti è sempre più richiesta sul mercato B2B. E’ consigliabile di prestare grande attenzione alla figura dell’intermediario distinguendola tra le caratteristiche del mondo della gestione rifiuti e quelle della gestione dei sottoprodotti. Si rende necessario perciò tenere in debita considerazione i profili di criticità che, se trascurati, potrebbero compromettere la corretta gestione del sottoprodotto, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità.

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